“Per scongiurare il rischio di furti d’identità e garantire una adeguata tutela dei dati personali, l’interazione degli utenti con un sito web ai fini della trasmissione di dati personali deve essere protetta con protocolli crittografici (come quello “https”)”. È quanto ha ribadito il Garante privacy che ha sanzionato un’Azienda fornitrice di servizi idrici per non aver protetto adeguatamente i dati dei clienti registrati sull’area riservata del proprio sito web.
L’Autorità, a seguito di un reclamo, ha accertato che l’accesso al sito web dell’azienda dedicato ai “servizi online” avveniva tramite il protocollo di rete “http”, non crittografato e non sicuro: differenti dati personali dei clienti transitavano mediante tale canale, dalle credenziali di autenticazione (nome utente e password) alle anagrafiche, con nomi, cognomi, codici fiscali/partite IVA, indirizzi di posta elettronica, numeri di telefono e dati di fatturazione. Gli utenti coinvolti sono circa 13.000.
La soluzione adottata dall’azienda violava importanti principi sanciti dal Regolamento come quello di “integrità e riservatezza” dei dati trattati, in base al quale il titolare deve mettere in atto misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, come la cifratura dei dati personali, e quello di “protezione dei dati fin dalla progettazione”, secondo il quale occorre mettere in atto, fin dall’inizio, misure tecniche e organizzative adeguate a tutelare i dati personali e successivamente effettuare revisioni periodiche delle misure di sicurezza adottate – ha comunicato il Garante. Tali obblighi, ha precisato, si applicano anche ai sistemi preesistenti alla data di efficacia del Regolamento (25 maggio 2018).
Nel sanzionare l’azienda con una multa di 15.000 euro il Garante privacy ha tenuto conto dell’alto numero di utenti coinvolti e del fatto che, sebbene il reclamante avesse fatto presente all’azienda in due occasioni l’insufficienza delle misure di sicurezza adottate, questa non si era prontamente attivata fino all’apertura dell’istruttoria.
Di contro, il Garante ha tenuto in considerazione che l’azienda non aveva commesso precedenti violazioni analoghe, e aveva avuto un atteggiamento collaborativo nel corso dell’istruttoria – conclude la comunicazione dell’Autorità.
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