L’Agenzia per l’Italia Digitale, di intesa con ANAC e Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la Trasformazione Digitale, ha pubblicato il provvedimento contenente i requisiti tecnici e le modalità di certificazione delle piattaforme di approvvigionamento digitale.
Il provvedimento definisce i requisiti tecnici delle piattaforme, la loro conformità a quanto disposto dall’articolo 22, comma 2 del decreto 36/2023 in merito allo svolgimento delle diverse attività del ciclo di vita dei contratti pubblici, nonché stabilisce le modalità per la certificazione delle medesime piattaforme.
Le Regole tecniche sono emesse ai sensi dell’articolo 26 comma 1 del Codice, nel rispetto di quanto previsto dal Codice dell’amministrazione digitale (CAD) di cui al d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e dal Piano triennale per l’informatica nella pubblica amministrazione e stabiliscono le caratteristiche delle piattaforme per la gestione delle garanzie fideiussorie operanti con tecnologie basate su registri distribuiti.
Il processo di certificazione delle piattaforme di approvvigionamento digitale si pone l’obiettivo di definire una linea di base chiara e precisa dei requisiti legali, di sicurezza, funzionali e tecnici che le piattaforme devono rispettare al fine di garantire affidabilità, sicurezza, uniformità di funzionamento ed aumentare la qualità dei sevizi forniti.
Tra i requisiti dei registri distribuiti che le piattaforme di fideiussione devono assicurare, sono stabilite: la protezione dei dati personali trattati, la memorizzazione sui registri distribuiti dell’impronta (hash value) delle garanzie fideiussorie, l’implementazione di un sistema di tipo “permissioned” o “permissioned distributed ledger technology system”, la garanzia che la scrittura della garanzia fideiussoria emessa nei registri distribuiti sia sotto il controllo di uno dei soggetti cui è consentito rilasciare garanzie fideiussorie.
Le disposizioni delle Regole tecniche, in coerenza con quanto previsto all’art. 225, comma 2 del Codice, acquistano efficacia dal 1° gennaio 2024. A far data dal 1° gennaio 2024, la Circolare n. 3 del 6 dicembre 2016 recante “Regole Tecniche aggiuntive per garantire il colloquio e la condivisione dei dati tra sistemi telematici di acquisto e di negoziazione”, adottata dall’AGID in attuazione dell’art. 58, comma 10 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è abrogata ad esclusione di quanto previsto al Capitolo 5 “Interconnessione dei sistemi coinvolti”.
Le specifiche tecniche per la definizione del DGUE elettronico italiano “eDGUE-IT”, emesse da AGID il 30 luglio 2021 come allegato alla Circolare n. 3/2016, rimangono in vigore, salvo eventuali modificazioni e integrazioni, fino all’adozione da parte dell’AGID di linee guida di recepimento del nuovo modello dati dell’ESPD-EDM pubblicato da parte dell’Ufficio delle Pubblicazioni europeo.
Le Regole tecniche sono aggiornate al mutare del quadro normativo vigente nazionale ed europeo e/o a seguito di evoluzioni tecnologiche o architetturali, con le medesime modalità con cui sono emesse.