La nuova truffa il contro-phishing (il “contropacco”), è una nuova modalità pensata dal cybercrime che va oltre il classico phishing e che, attraverso un “gioco di specchi” non sempre intuibile, fa sembrare una semplice e-mail come un banale equivoco a scapito del truffato, del Garante Privacy, delle banche e, sostanzialmente, alla Legge. Si sta diffondendo sempre di più e può costare qualche decina di euro ma anche di più, o molto, molto di più agli utenti che ci cascano.
Un esempio pratico:
- Non bonificano il saldo della caparra di anticipo su un servizio che avevamo venduto tre mesi fa.
- Telefonando al cliente, egli afferma di aver già saldato su un conto citato in una nostra e-mail, inviatagli precedentemente due mesi fa.
- Purtroppo, non abbiamo inviato nessuna e-mail.
- Il cliente ci mostra allora l’e-mail che gli è arrivata a stampa, noi insistiamo di non averla mai inviata.
- Il cliente allora afferma che siamo stati vittime di furto di credenziali, con le quali qualcuno si è fatto inviare dei soldi su un altro conto, allegando un PDF molto credibile e firmando con uno scarabocchio del venditore conosciuto in agenzia.
- Controlliamo la nostra posta, verificando di non aver inviato nulla, allora indaghiamo sul nostro provider di posta, che ci comunica che non abbiamo subito alcun attacco fino a un mese fa (per legge non si possono registrare dati più indietro nel tempo).
In questo caso, il contro-phishing naturalmente è sospetto e occorre comunicare alla Polizia Postale sotto forma di truffa, facendo presente che le prove dell’e-mail (intestazione, dalla quale si vedrebbe da dove è stato inviato il messaggio) sono “scomparse” per via del GDPR, i soldi bonificati sul conto (off-shore) esposto nella email di phishing potrebbero essere incassati da “qualcuno” che restituirà la gran parte o la metà dei soldi, o – nei casi più temerari – l’intestatario del conto off-shore è lo stesso cliente. Ha pagato il servizio la metà, ha commesso un reato, e tenterà di farla franca.
Il sito malevolo è sconosciuto all’utente che non può individuarlo non potendo aver letto, al momento della ricezione, l’intestazione in chiaro della e-mail. L’imbroglio è accaduto prima o molto prima dei 30 giorni in cui la richiesta viene ormai fatta, non ci sono le prove e le tracce di quelle che potevano esserci sono state cancellate allo scadere dei 30 giorni.